SCHEMA
SINOTTICO
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ACCOMPAGNAMENTO ALLA FRONTIERA (art.
13 comma 4) Viene eseguito dal questore
a mezzo della forza pubblica; deve essere compiuto dopo la convalida del
giudice di pace altrimenti viola art. 13 Cost. - vedi sentenza C.C. n. 222 del 15 luglio
2004. |
RICORSO AVVERSO IL DECRETO DI ESPULSIONE (art.
13 comma 8) Competenza
del giudice di pace ai sensi dell’art.13
co.8, va presentato entro 60 giorni dalla data del
provvedimento di espulsione, è prevista assistenza
legale, gratuito patrocinio, difensore di ufficio, interprete. |
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CONVALIDA (art.
13 comma 5 bis) Il
questore comunica immediatamente e, comunque, entro
48 ore dalla sua adozione il provv. di accompagnamento; la convalida da effettuarsi nelle 48
ore successive; competente è il giudice di pace; diritto di assistenza
del difensore e di essere ascoltato, se presente. |
REATI PER L’INOSSERVANZA DELL’ORDINE DI ESPULSIONE (art.
13 comma 13) Presuppone
che l’espulsione sia stata eseguita e che lo straniero sia uscito dal
territorio nazionale. Art. 13 co. 13 pena da
uno a quattro anni di reclusione e nuovo accompagnamento alla
frontiera; Art. 13 co. 13
bis la seconda volta pena da uno a quattro anni o da uno a cinque anni di
reclusione; arresto obbligatorio anche fuori di flagranza e rito
direttissimo |
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TRATTENIMENTO NEI CENTRI DI PERMANENZA (art.
14) Se
non è possibile eseguire l’espulsione con accompagnamento alla frontiera
(art. 14), trattenimento presso i centri di permanenza temporanei.. Convalida
nelle 48 ore, assistenza del difensore e deve essere sentito se comparso;
altrimenti viola art. 13 Cost. – vedi sent. C.C. 105 del 2001 - competenza del giudice di pace. Il
trattenimento dura 30 gg. salvo proroga del giudice
di pace per altri 30 gg. Sia
la convalida che la proroga sono ricorribile in
Cassazione. |
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ORDINE DEL QUESTORE (art.
14 comma 5 bis) Se non è possibile il
trattenimento in centro di permanenza temporanea, ordine del questore
di lasciare il territorio nazionale entro 5 giorni. |
REATI PER VIOLAZIONE DELL’ORDINE DEL QUESTORE (art.
14 co. 5 ter, quarter e quinquies) art. 14 co.
5 ter, pena da uno a quattro anni di reclusione;
art. 14 co. 5 quater la
seconda volta, dopo espulsione, pena da uno a cinque anni di reclusione;
permesso di soggiorno scaduto pena arresto da sei mesi ad un anno;
arresto obbligatorio e rito
direttissimo. |
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