SCHEMA SINOTTICO

 

ESPULSIONE AMMINISTRATIVA

Decreto di espulsione del Prefetto

 

 

 

ACCOMPAGNAMENTO

ALLA FRONTIERA

(art. 13 comma 4)

 

Viene eseguito dal questore a mezzo della forza pubblica; deve essere compiuto dopo la convalida del giudice di pace altrimenti viola art. 13 Cost. -  vedi sentenza C.C. n. 222 del 15 luglio 2004.

 

 

 

RICORSO AVVERSO IL DECRETO DI ESPULSIONE

(art. 13 comma 8)

 

Competenza del giudice di pace ai sensi dell’art.13 co.8, va presentato entro 60 giorni dalla data del provvedimento di espulsione, è prevista assistenza legale, gratuito patrocinio, difensore di ufficio, interprete.

 

CONVALIDA

(art. 13 comma 5 bis)

 

 

Il questore comunica immediatamente e, comunque, entro 48 ore dalla sua adozione il provv. di accompagnamento; la convalida da effettuarsi nelle 48 ore successive; competente è il giudice di pace; diritto di assistenza del difensore e di essere ascoltato, se presente.

 

 

 

REATI PER L’INOSSERVANZA

DELL’ORDINE DI ESPULSIONE

(art. 13 comma 13)

 

Presuppone che l’espulsione sia stata eseguita e che lo straniero sia uscito dal territorio nazionale.

Art. 13 co. 13 pena da uno a quattro anni di reclusione e nuovo accompagnamento alla frontiera; Art. 13 co. 13 bis la seconda volta pena da uno a quattro anni o da uno a cinque anni di reclusione; arresto obbligatorio anche fuori di flagranza e rito direttissimo

 

 

TRATTENIMENTO NEI CENTRI DI PERMANENZA

(art. 14)

Se non è possibile eseguire l’espulsione con accompagnamento alla frontiera (art. 14), trattenimento presso i centri di permanenza temporanei..

 

Convalida nelle 48 ore, assistenza del difensore e deve essere sentito se comparso; altrimenti viola art. 13 Cost. – vedi sent. C.C. 105 del 2001 - competenza del giudice di pace.

Il trattenimento dura 30 gg. salvo proroga del giudice di pace per altri 30 gg.

Sia la convalida che la proroga sono ricorribile in Cassazione.

 

 

ORDINE DEL QUESTORE

(art. 14 comma 5 bis)

 

Se non è possibile il trattenimento in centro di permanenza temporanea, ordine del questore di lasciare il territorio nazionale entro 5 giorni.

 

 

REATI

PER VIOLAZIONE DELL’ORDINE DEL QUESTORE

(art. 14 co. 5 ter, quarter e quinquies)

 

art. 14 co. 5 ter, pena da uno a quattro anni di reclusione; art. 14 co. 5 quater la seconda volta, dopo espulsione, pena da uno a cinque anni di reclusione; permesso di soggiorno scaduto pena arresto da sei mesi ad un anno; arresto obbligatorio e  rito direttissimo.