L’ESPERTO RISPONDE: TUTELA CONSUMATORE NEGLI ACQUISTI – ISTRUZIONI & GARANZIE

IL QUESITO FORMULATO :

Egregio avvocato Merolla Manlio……….( OMISSIS )…..  ho acquistato recentemente un telefonino presso …. ( OMISSIS )  ma presenta crescenti problemi nell’accensione e spegnimento , ho richiesto chiarimenti al negoziante che mi ha ripetutamente  rassicurato suggerendo piccoli consigli pratici per ottimizzare le prestazioni indicate nella guida ma lontane dai fatti da me accertati, facendomi perdere molto tempo ed evitando ogni mia richiesta di sostituzione.

Per favore  esiste una normativa  a tutela e se esiste cosa, come ed in che modo posso tutelarmi?

L’ESPERTO RISPONDE:

Gentile signora, Le rispondo solo adesso in quanto il suo problema sembra comune a quello di oltre 30 casi similari pervenuti in redazione, pertanto riscontrando la sua richiesta con la presente indirettamente posso evadere sommariamente anche le altre richieste.

Una normativa in materia esiste che tutela i “ consumatori” nel post-vendita  garantendo la “CONFORMITA’ ” DEL PRODOTTO POSTO IN VENDITA,  cd.: “ GARANZIA DI CONFORMITA’”.

La legge che disciplina tale fattispecie giuridica è il Codice del Consumo ( cfr nello detto portale l’intera normativa riportata)  ed in particolare sono interessati al caso de quo gli articoli 128 – 135 dello stesso codice che con estrema sintesi rappresento:

IL VENDITORE DEVE GARANTIRE [ Garanzia Legale] il bene per i due ( 2 ) anni successivi alla consegna  cd traditio Juris) in caso di difetto o vizio di conformità che renda l’acquisto [ il bene ] non idoneo al suo utilizzo cui è destinato. Il Venditore non può rifiutare il ripristino della conformità ed è tenuto alla riparazione o alla sostituzione. NON DEVONO ESSERE AGGIUNTE SPESE A CARICO DELL’ACQUIRENTE.

IL CONSUMATORE COSA PUO’ FARE:  alternativamente

  1. Può chiedere la riparazione ( oppure )
  2. Può chiedere la sostituzione

         In mancanza nel solo caso che ciò non fosse oggettivamente possibile

  1. Può chiedere la riduzione del bene pagato se sussistono motivi oggettivi di inattuabilità o carattere di onerosità o tempi lunghi non congrui ( oppure)
  2. Può chiedere la risoluzione del contratto con la resa del bene oggetto della garanzia.

COME VIENE FORMULATA LA DENUNCIA DEL DIFETTO DI CONFORMITA’:

TERMINE: al venditore entro 2 mesi dalla scoperta del VIZIO e/o PROBLEMA ( cioè entro 26 mesi dalla consegna del problema). Per detto motivo è importante richiedere e non perdere la ricevuta o fattura di acquisto, scontrino e/o ricevuta carta di credito, che deve essere gelosamente custodito per 26 mesi.

Solo se trascorsi i primi sei mesi dall’acquisto successivamente il consumatore è tenuto a fornire la prova dell’esistenza del “ VIZIO ”, qualora il venditore non riconosca spontaneamente il vizio denunciato. Si ricordi che non necessita denuncia se il venditore effettua il riconoscimento dell’esistenza del difetto, tuttavia fatevi rilasciare una ricevuta e fate seguire una vostra lettera RR.RR. di “ ringraziamento” in attesa dell’eventuale sostituzione e/o riparazione da utilizzare in futuro in sede giudiziaria se si riterrà necessaria.

 

VA RICORDATO che il consumatore ha diritto sempre alla “ GARANZIA SENZA ONERI A SUO CARICO” ( esempio l’intervento esterno del tecnico informatico].

Attenzione non siete tenuta a rivolgervi al Produttore entro i primi 26 mesi ma al NEGOZIANTE, che deve assumersi la responsabilità diretta, nonché va ricordato che anche sui SALDI vale la suddetta garanzia di conformità. Per i soli beni usati è ipotizzabile se concordata tra le parti (VENDITORE/ACQUIRENTE) la riduzione ad un anno del periodo di garanzia.

Ad ogni buon conto da quanto leggesi non risultano aggiunte alla suddetta vendita GARANZIE CONVENZIONALI FACOLTATIVE o ulteriori prestazioni nell’assistenza post- vendita che offrirebbero ULTERIORI SERVIZI EXTRA NON SOSTITUTIVI  O ALTERNATIVI rispetto alla garanzia legale ut supra indicata, ma potrà agevolmente rilevare consultando la garanzia cartacea allegata al Suo bene acquistato.

Se tuttavia il negoziante dovesse inviarla al Centro di Assistenza, ricordategli di osservare tutti i diritti enunciati nella “ GARANZIA DI CONFORMITA’ “ prima verbalmente poi tramite Raccomandata RR.RR.  indicando un termine preciso per l’adempimento.

All’esito, se dovesse sussistere INADEMPIMENTO PROTRATTO può rivolgerSi alla GIUSTIZIA DEL GIUDICE DI PACE personalmente o tramite il Suo legale di fiducia o potrà richiedere assistenza ad una delle tante Associazioni a tutela del Consumatore.( cfr ELENCO SOMMARIO NEL SITO www.giudicedipacenapoli,it)

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SCRIVERE: legalnews@libero.it

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