| COMPETENZA – COMPETENZA PER MATERIA – IMPUGNAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI FERMO AMMINISTRATIVO – RELATIVO A CREDITI DI NATURA NON TRIBUTARIA – COMPETENZA DEL TRIBUNALE
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| Le Sezioni Unite hanno ritenuto che nel caso in cui sia impugnato un provvedimento di fermo amministrativo (o anche un semplice “preavviso) relativo a crediti non di natura tributaria sia competente, ratione materiae, sempre il tribunale, in virtù della natura esecutiva del provvedimento in discussione. | |
| Testo Completo: | Sentenza n. 20931 del 12 ottobre 2011 (Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore M. D’Alonzo) |