AVVOCATI

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LE NUOVE TARIFFE
- Regolamento approvato con D.M. n. 127
in vigore dal 2 giugno 2004 -
Tariffa civile, amministrativa e tributaria: onorari, diritti e indennità
Art. 1 – DIRITTO DELL’AVVOCATO. Per le prestazioni giudiziali (…) oltre al rimborso delle spese giustificate, sono dovuti all’avvocato gli onorari ed i diritti indicati nelle … tabelle.
Art. 2 -OBBLIGO DEL CLIENTE. Gli onorari e i diritti sono sempre dovuti all’avvocato dal cliente indipendentemente dalle statuizioni del giudice sulle spese giudiziali.
Art. 3 – GIUDIZI NON COMPIUTI. Nei giudizi iniziati e non compiuti, il cliente deve all’avvocato gli onorari e i diritti per l’opera svolata fino alla cessazione del rapporto professionale.
Art. 4 – INDEROGABILITA’ DELLA TARIFFA. CONDIZIONI E LIMITI (…)
Art. 5 – CRITERI GENERALI PER LA LIQUIDAZIONE (…)
Art. 6 – DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA CONTROVERSIA (…)
Art.7 – PLURALITA’ DI DIFENSORI E SOCIETà PROFESSIONALI (…)
Art. 8 – PRATICANTI AVVOCATI AUTORIZZATI AL PATROCINIO. Ai praticanti avvocati autorizzati al patrocinio deve essere liquidata la metà degli onorari e dei diritti spettanti all’avvocato
Art. 9 – PROCEDIMENTI DAVANTI AD ORGANI SPECIALI (…)
Art. 10 – PROCEDIMENTI ARBITRALI RITUALI (…)
Art. 11 – PROCEDIMENTI SPECIALI. Gli onorari per i procedimenti in camera di consiglio o davanti al giudice tutelare ed in genere per i procedimenti non contenziosi sono liquidati tenedo conto dell’opera occorsa per lo studio degli atti e per la compilazione del ricorso e di qualuque scritto esplicativo dello stesso. (…)
Art. 12 – CAUSE IN MATERIA DI RAPPORTI DI LAVORO (…)
Art. 13 – CAUSE DI VALORE SUPERIORE AI Euro 5.164.600,00
Art. 14 – RIMBORSO SPESE GENERALI. All’avvocato e al praticante autorizzato al patrocinio è dovuto un rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 12,5% sull’imporo degli onorari e diritti ripetibile dal soccombente.
TARIFFA PENALE (…)
TARIFFA (…) IN MATERIA STRAGIUDIZIALE (civile e penale, tributaria e amministrativa (.
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Approvato il modello ministeriale e le istruzioni per la compilazione (G.U. n. 49 del 1.3.2010)
La Riforma del Processo Civile (Legge 69/18.3.2009) ha introdotto l’art. 257 bis c.p.c. (applicabile solo ai processi instaurati dopo l’entrata in vigore) che prevede, su accordo delle parti e con l’autorizzazione del giudice, la possibilità di testimoniare attraverso il deposito o l’invio di una dichiarazione da rendere secondo lo schema che il Ministero doveva predisporre.
Con la pubblicazione del Modello Ministeriale (G.U. 49 del 1.3.2010) e delle istruzioni per la compilazione è ora possibile la sua applicazione.
Si tratta di un modello di circa 12 pagine tra dichiarazioni e sezioni che, in attuazione dell’art. 257 bis c.p.c., il testimone dovrà predisporre e fare autenticare da un pubblico ufficiale.
Secondo le istruzioni ministeriali la dichiarazione dovrà essere sottoscritta alla presenza di un segretario comunale o di un cancelliere di un ufficio giudiziario.
Il modello, una volta riempito, può essere spedito ovvero depositato presso la Cancelleria del giudice. La nuova forma di deposizione, che vorrebbe abbreviare itempi del processo, potrà essere utilizzata solo su accordo delle parti e con l’autorizzazione del giudice, tenuto conto della natura della causa.
Da notare che lo stesso giudice è chiamato con il provvedimento di autorizzazione a disporre che la parte che ha richiesto l’assunzione della testimonianza scritta prepari anche il modello di testimonianza e lo faccia notificare al testimone.
Costui, a sua volta, renderà la sua deposizione compilando in ogni sua parte il modello ministeriale indicando le ragioni per le quali non è in grado di rispondere ad una o più domande.
Se il testimone non spedisce o non consegna le risposte scritte nel termine stabilito il giudice può condannarlo ad una pena pecuniaria da un minimo di Euro 100ad un massimo di Euro 1.000, come previsto dagli artt. 257 bis, sesto comma e 255, primo comma, c.p.c..
Ove poi la testimonianza abbia per oggetto documenti di natura contabile che le parti abbiano già depositato la dichiarazione sottoscritta dal testimone sarà trasmessa al difensore interessato senza ricorrere alla compilazione del modello ministeriale.
In ogni caso, il giudice potrà sempre, esaminate le risposte e le dichiarazioni,
disporre che comunque il teste venga chiamato a deporre davanti a lui.
La nuova normativa entra in vigore a partire dal 16 marzo 2010.
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