Archive for the ‘CASSAZIONE SENTENZE’ Category

Corte di Cassazione, 18 maggio 2011 n. 10864:In caso di notificazione a più parti, il termine di dieci giorni entro il quale l’attore o l’appellante costituirsi, decorre dalla prima notificazione e non dall’ultima.

lunedì, agosto 29th, 2011

Corte di Cassazione, 18 maggio 2011 n. 10864

In caso di notificazione a più parti, il termine di dieci giorni entro il quale l’attore o l’appellante costituirsi, decorre dalla prima notificazione e non dall’ultima. Se la formula del segmento di legge processuale, la cui interpretazione è nuovamente in discussione, è rimasta inalterata, una sua diversa interpretazione non ha ragione di essere ricercata e la precedente abbandonata, quando l’una e l’altra siano compatibili con la lettera della legge, essendo da preferire – e conforme ad un economico funzionamento del sistema giudiziario – l’interpretazione sulla cui base si è, nel tempo, formata una pratica di applicazione stabile. Soltanto fattori esterni alla formula della disposizione di cui si discute – derivanti da mutamenti intervenuti nell’ambiente processuale in cui la formula continua a vivere, o dall’emersione di valori prima trascurati – possono giustificare l’operazione che consiste nell’attribuire alla disposizione un    significato diverso.

Corte di Cassazione, 8 giugno 2011 n. 12461:Quando la parte ha presentato una specifica nota spese il giudice nel liquidare diritti ed onorari non può limitarsi a una globale determinazione in misura inferiore a quanto richiesto richiede una adeguata motivazione

lunedì, agosto 29th, 2011

Corte di Cassazione, 8 giugno 2011 n. 12461

Quando la parte ha presentato una specifica nota spese il giudice nel liquidare diritti ed onorari non può limitarsi a una globale determinazione in misura inferiore a quanto richiesto essendo necessaria un’adeguata motivazione che indichi le ragioni dell’eliminazione o della riduzione di voci operata: è indispensabile per consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti e alle tariffe, in relazione all’inderogabilità dei relativi minimi, a norma dell’art.24 l. n. 794 del 1942.

Corte di Cassazione, 24 giugno 2011 n. 12987:Il decesso del domiciliatario del ricorrente nel giudizio di Cassazione determina l’inefficacia dell’elezione di domicilio

lunedì, agosto 29th, 2011

Corte di Cassazione, 24 giugno 2011 n. 12987

Il decesso del domiciliatario del ricorrente nel giudizio di Cassazione determina l’inefficacia dell’elezione di domicilio, con la conseguenza che l’avviso d’udienza deve essere notificato presso la cancelleria della Corte, ai sensi dell’art. 366, secondo comma, c.p.c. essendo il diritto di adeguata informazione del difensore non domiciliato in Roma, comunque, salvaguardato dalla possibilità di richiedere che copia dell’avviso sia inviata mediante lettera raccomandata, a norma dell’art. 135 disp. att. cod. proc. civ.

Corte di Cassazione, 16 maggio 2011 n. 10748: TUTELA CONSUMATORI-La banca è tenuta a pagare la sanzione amministrativa comminata dalla Consob per gli investimenti proposti dai suoi venditori ai clienti

lunedì, agosto 29th, 2011

Corte di Cassazione, 16 maggio 2011 n. 10748

La banca è tenuta a pagare la sanzione amministrativa comminata dalla Consob per gli investimenti proposti dai suoi venditori ai clienti. E’ infatti l’istituto di credito ad essere responsabile in caso di valorizzazioni ingannevoli redatte manualmente per non lasciare traccia sui server.

 

Corte di Cassazione, 25 maggio 2011 n. 11481:Dell’illecito amministrativo consumato in uno dei punti vendita nei quali si articola sul territorio una società commerciale di notevoli dimensioni risponde, in solido con la società, il preposto dell’unità organizzativa ove è stato commesso l’illecito e non già il legale rappresentante della società medesima.

lunedì, agosto 29th, 2011

Corte di Cassazione, 25 maggio 2011 n. 11481

Dell’illecito amministrativo consumato in uno dei punti vendita nei quali si articola sul territorio una società commerciale di notevoli dimensioni risponde, in solido con la società, il preposto dell’unità organizzativa ove è stato commesso l’illecito e non già il legale rappresentante della società medesima.

Corte di Cassazione, 27 maggio 2011 n. 11757:In tema di appalto, è di regola l’appaltatore che risponde dei danni provocati a terzi ed eventualmente anche dell’inosservanza della legge penale durante l’esecuzione del contratto

lunedì, agosto 29th, 2011

Corte di Cassazione, 27 maggio 2011 n. 11757

In tema di appalto, è di regola l’appaltatore che risponde dei danni provocati a terzi ed eventualmente anche dell’inosservanza della legge penale durante l’esecuzione del contratto, attesa l’autonomia con cui egli svolge la sua attività nell’esecuzione dell’opera o del servizio appaltato, organizzandone i mezzi necessari, curandone le modalità ed obbligandosi a fornire alla controparte l’opera o il servizio cui si era obbligato, mentre il controllo e la sorveglianza del committente si limitano all’accertamento e alla verifica della corrispondenza dell’opera o del servizio affidato all’appaltatore con quanto costituisce l’oggetto del contratto”. Perchè, quindi, possa configurarsi la responsabilità del committente è necessario che questi, esorbitando dalla mera sorveglianza sull’opera oggetto del contratto, abbia esercitato una concreta ingerenza sull’attività dell’appaltatore al punto da ridurlo al ruolo di mero esecutore. La responsabilità del committente nei riguardi dei terzi risulta configurabile solo allorquando si dimostri che il fatto lesivo sia stato commesso dall’appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso – tanto che l’appaltatore finisca per agire quale nudus minister privo dell’autonomia che normalmente gli compete -, ovvero quando si versi nella ipotesi di culpa in ergendo, la quale ricorre qualora il compimento dell’opera o del servizio siano stati affidati ad un’impresa appaltatrice priva della capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione oggetto del contratto.

Corte di Cassazione, 3 maggio 2011 n. 9700:Anche il soggetto nato dopo la morte del padre naturale, per fatto illecito addebitabile a terzo, ha diritto al risarcimento danno patrimoniale e non patrimoniale

lunedì, agosto 29th, 2011

Corte di Cassazione, 3 maggio 2011 n. 9700

Anche il soggetto nato dopo la morte del padre naturale, per fatto illecito addebitabile a terzo, ha diritto al risarcimento danno patrimoniale e non patrimoniale. Il diritto di credito è infatti vantato dalla figlia in quanto nata orfana dal padre, come tale destinata a vivere senza la figura paterna. La circostanza per fatto imputabile a responsabilità di un terzo significa solo che condotta ed evento materiale costituenti l’illecito si erano già verificati prima che ella nascesse, non anche che prima di nascere potesse avere acquistato il diritto di credito al risarcimento. Non è revocato in dubbio il nesso di causalità fra illecito e danno, inteso come insieme di conseguenze pregiudizievoli derivate dall’evento (morte del padre), sicchè non può disconoscersi il diritto al risarcimento della figlia. La relazione col proprio padre naturale integra, invero, un rapporto effettivo ed educativo che la legge protegge perchè è di norma fattore di più equilibrata formazione della personalità. Il figlio cui sia impedito di svilupparsi in questo rapporto ne può riportare un pregiudizio che costituisce un danno ingiusto indipendentemente dalla circostanza che egli fosse già nato al momento della morte del padre o che, essendo solo concepito, sia nato successivamente.

 

Corte di Cassazione, 3 maggio 2011 n. 10108:Nell’ambito che risarcimento del danno non patrimoniale derivante da fatto illecito il giudice deve valutaresofferenze effettivamente patite dall’offeso, la gravità dell’illecito e tutti gli elementi della fattispecie concreta

lunedì, agosto 29th, 2011

Corte di Cassazione, 3 maggio 2011 n. 10108

Nell’ambito che risarcimento del danno non patrimoniale derivante da fatto illecito, pur essendo rimessa la liquidazione alla valutazione discrezionale del giudice di merito, questi deve tener conto, nell’effettuare la valutazione delle sofferenze effettivamente patite dall’offeso, della gravità dell’illecito e di tutti gli elementi della fattispecie concreta, in modo da rendere il risarcimento adeguato al caso concreto. Pertanto il ricorso da parte del giudice di merito per la determinazione della somma dovuta a titolo di danno morale, al criterio del punto di invalidità è legittimo solo se il giudice abbia mostrato, per quanto con motivazione sintetica, di aver tenuto adeguato conto delle particolarità del caso concreto e di non aver rimesso la liquidazione del danno a un puro automatismo.

Corte di Cassazione, 9 maggio 2011 n. 10170:Il danno da perdita del rapporto parentale conseguente alla morte di un prossimo congiunto deve essere integralmente risarcito mediante l’applicazione di criteri di valutazione equitativa

lunedì, agosto 29th, 2011

Corte di Cassazione, 9 maggio 2011 n. 10170

Il danno da perdita del rapporto parentale conseguente alla morte di un prossimo congiunto deve essere integralmente risarcito mediante l’applicazione di criteri di valutazione equitativa, rimessi alla prudente discrezionalità del giudice di merito. Tali criteri devono tener conto dell’irreparabilità della perdita della comunione di vita e di affetti e della integrità della famiglia. La relativa quantificazione va operata considerando tutti gli elementi della fattispecie e, in caso di ricorso a valori tabellari, che vanno in ogni caso esplicitati, effettuandone la necessaria personalizzazione.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 10 maggio 2011 n. 10176:Il ritardo nel deposito dei provvedimenti giudiziari, anche se sistematico, non può, da solo, integrare illecito disciplinare

lunedì, agosto 29th, 2011

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 10 maggio 2011 n. 10176

Il ritardo nel deposito dei provvedimenti giudiziari, anche se sistematico, non può, da solo, integrare illecito disciplinare, essendo necessario verificare anche se esso sia ingiustificato, in relazione al carico di lavoro ed alla situazione personale del magistrato, con un giudizio che ricolleghi il ritardo ad un comportamento allo stesso ascrivibile, almeno a titolo di colpa.