| COMPETENZA – COMPETENZA PER MATERIA – IMPUGNAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI FERMO AMMINISTRATIVO – RELATIVO A CREDITI DI NATURA NON TRIBUTARIA – COMPETENZA DEL TRIBUNALE
|
|
| Le Sezioni Unite hanno ritenuto che nel caso in cui sia impugnato un provvedimento di fermo amministrativo (o anche un semplice “preavviso) relativo a crediti non di natura tributaria sia competente, ratione materiae, sempre il tribunale, in virtù della natura esecutiva del provvedimento in discussione. | |
| Testo Completo: | Sentenza n. 20931 del 12 ottobre 2011 (Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore M. D’Alonzo) |
Archive for the ‘RISARCIMENTO DANNI’ Category
MASSIMA CASSAZIONE SS.UU. – FERMO AMMINISTRATIVO: Competenza per materia del Tribunale per crediti non tributari. SENTENZA 20931 12.10.11
martedì, ottobre 25th, 2011Corte di Cassazione, 20 luglio 2011 n. 15720:Il proprietario dell’animale che morde un minore è responsabile del fatto anche se il bambino viene morso in un giardino privato
sabato, ottobre 22nd, 2011Corte di Cassazione, 20 luglio 2011 n. 15720
Il proprietario dell’animale che morde un minore è responsabile del fatto anche se il bambino viene morso in un giardino privato: la Circostanzache l’aggressione sia avvenuta all’interno di un giardino di proprietà di un terzo non può essere considerata caso fortuito.
Corte di Cassazione, 21 luglio 2011 n. 15991: MEDICI E RESPONSABILITA’
sabato, ottobre 22nd, 2011Corte di Cassazione, 21 luglio 2011 n. 15991
Qualora la produzione di un evento dannoso (nella specie una gravissima patologia neonatale, concretatasi in una invalidità permanente del 100%) possa apparire riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla concomitanza della condotta del sanitario e del fattore naturale rappresentato dalla pregressa situazione patologica del danneggiato non legata all’anzidetta condotta da un nesso di dipendenza causale, il giudice, accertata – sul piano della causalità materiale – l’efficienza eziologica della condotta rispetto all’evento, in applicazione della regola di cui all’art. 41 c.p., così ascrivendo l’evento di danno interamente all’autore della condotta illecita, può poi procedere, eventualmente anche con criteri equitativi, alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause sul piano della causalità giuridica onde ascrivere all’autore della condotta, responsabile “tout court” sul piano della causalità materiale, un obbligo risarcitorio che non ricomprenda anche le conseguenze dannose non riconducibili eziologicamente all’evento di danno bensì alla pregressa situazione patologica del danneggiato (da intendersi come fortuito).
Corte di Cassazione, 21 luglio 2011 n. 15993: MEDICI E RESPONSABILITA’
sabato, ottobre 22nd, 2011Corte di Cassazione, 21 luglio 2011 n. 15993
In tema di rapporti fra paziente e medico, una volta dimostrato il contratto o il contatto sociale e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia, con l’allegazione di inadempienze specifiche idonee a provocarli, grava sulla controparte dimostrare che l’inadempimento non vi è stato o che non ha determinato il danno lamentato: o sforzo probatorio dell’attore può dunque non spingersi oltre la deduzione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, restando poi a carico del convenuto l’onere di dimostrare che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso o che l’inesatto adempimento non ha avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno.
Corte di Cassazione, n. 26657/11:A nulla serve rivendicare di avere la precedenza se viene provato che non si è stati prudenti alla guida: è necessario accertare il comportamento tenuto dagli automobilisti per verificare se in esso siano ravvisabili profili di colpa
sabato, ottobre 22nd, 2011Corte di Cassazione, n. 26657/11
A nulla serve rivendicare di avere la precedenza se viene provato che non si è stati prudenti alla guida: è necessario accertare il comportamento tenuto dagli automobilisti per verificare se in esso siano ravvisabili profili di colpa.
Corte di Cassazione, 29 agosto 2011 n. 17707:La vendita di immobile destinato ad abitazione, privo del certificato di abitabilità configura un’ipotesi di vendita di aliud pro alio, legittima l’acquirente a domandare il risarcimento dei danni, per la ridotta commerciabilità del bene.
sabato, ottobre 22nd, 2011Corte di Cassazione, 29 agosto 2011 n. 17707
La vendita di immobile destinato ad abitazione, privo del certificato di abitabilità, incidendo sull’attitudine del bene compravenduto ad assolvere la sua funzione economico-sociale, si risolve nella mancanza di un requisito giuridico essenziale ai fine del legittimo godimento del bene e della sua commerciabilità e, configurando un’ipotesi di vendita di aliud pro alio, legittima l’acquirente a domandare il risarcimento dei danni, per la ridotta commerciabilità del bene.
MASSIMA E SENTENZA n.5 – Giudice di Pace Napoli Dr. Manlio Merolla – Causa civile iscritta al numero 111653 del RG degli Affari Contenziosi dell’anno 2007 GdP Napoli -DEPOSITATA : 05/04/2010 – accoltaRisarcimento danni ex art. 2043 responsabilità extracontrattuale generica, per il principio del neminem laedere – posizione processuale della società convenuta contumacepuò costituire, ai sensi del’art.116 c. p. c. non solo elemento di valutazione di risultanze processuali già acquisite ma unica e sufficiente fonte di prova
domenica, settembre 11th, 2011UFFICIO GIUDICI DI PACE NAPOLI
MASSIMA:
SENTENZA CIVILE – Giudice Dr. Manlio Merolla VI Sezione GdP Napoli - Rg.: 111653/2007 – depositata 05.04.2010;
Auto ferma in sosta, colpita e danneggiata in varie parti dalla caduta di calcinacci provenienti dallo stabile dove erano in atto lavori di ristrutturazione esterna all’intero fabbricato –
Risarcimento danni ex art. 2043 responsabilità extracontrattuale generica, per il principio del neminem laedere - posizione processuale della società convenuta contumace è giuridicamente rilevante in quanto il giudicante, ai sensi dell’articolo 116 II Comma cpc, può desumere dallo stesso argomenti di prova, il comportamento processuale ed extra processuale delle parti può costituire, ai sensi del’art.116 c. p. c. non solo elemento di valutazione di risultanze processuali già acquisite ma unica e sufficiente fonte di prova, specialmente nell’ambito di procedimenti caratterizzati da un più immediato contatto tra le parti ed il giudice e miranti alla formazione di un giudizio secondo equità, o quando verta su rapporti giuridici di modesto valore o su pratiche piccolo-negoziali per le quali non si richiede, abitualmente, la presenza di testimoni o la formazione di precostituite prove documentali.
_____________________________________________________________________
EX ART 2043 cc e POSIZIONE PROCESSUALE PARTI CONTUMACI versione Pdf
____________________________________________________________________________________________
Corte di Cassazione, 16 maggio 2011 n. 10748: TUTELA CONSUMATORI-La banca è tenuta a pagare la sanzione amministrativa comminata dalla Consob per gli investimenti proposti dai suoi venditori ai clienti
lunedì, agosto 29th, 2011Corte di Cassazione, 16 maggio 2011 n. 10748
La banca è tenuta a pagare la sanzione amministrativa comminata dalla Consob per gli investimenti proposti dai suoi venditori ai clienti. E’ infatti l’istituto di credito ad essere responsabile in caso di valorizzazioni ingannevoli redatte manualmente per non lasciare traccia sui server.
Corte di Cassazione, 25 maggio 2011 n. 11481:Dell’illecito amministrativo consumato in uno dei punti vendita nei quali si articola sul territorio una società commerciale di notevoli dimensioni risponde, in solido con la società, il preposto dell’unità organizzativa ove è stato commesso l’illecito e non già il legale rappresentante della società medesima.
lunedì, agosto 29th, 2011Corte di Cassazione, 25 maggio 2011 n. 11481
Dell’illecito amministrativo consumato in uno dei punti vendita nei quali si articola sul territorio una società commerciale di notevoli dimensioni risponde, in solido con la società, il preposto dell’unità organizzativa ove è stato commesso l’illecito e non già il legale rappresentante della società medesima.
Corte di Cassazione, 3 maggio 2011 n. 9700:Anche il soggetto nato dopo la morte del padre naturale, per fatto illecito addebitabile a terzo, ha diritto al risarcimento danno patrimoniale e non patrimoniale
lunedì, agosto 29th, 2011Corte di Cassazione, 3 maggio 2011 n. 9700
Anche il soggetto nato dopo la morte del padre naturale, per fatto illecito addebitabile a terzo, ha diritto al risarcimento danno patrimoniale e non patrimoniale. Il diritto di credito è infatti vantato dalla figlia in quanto nata orfana dal padre, come tale destinata a vivere senza la figura paterna. La circostanza per fatto imputabile a responsabilità di un terzo significa solo che condotta ed evento materiale costituenti l’illecito si erano già verificati prima che ella nascesse, non anche che prima di nascere potesse avere acquistato il diritto di credito al risarcimento. Non è revocato in dubbio il nesso di causalità fra illecito e danno, inteso come insieme di conseguenze pregiudizievoli derivate dall’evento (morte del padre), sicchè non può disconoscersi il diritto al risarcimento della figlia. La relazione col proprio padre naturale integra, invero, un rapporto effettivo ed educativo che la legge protegge perchè è di norma fattore di più equilibrata formazione della personalità. Il figlio cui sia impedito di svilupparsi in questo rapporto ne può riportare un pregiudizio che costituisce un danno ingiusto indipendentemente dalla circostanza che egli fosse già nato al momento della morte del padre o che, essendo solo concepito, sia nato successivamente.

