Corte di Cassazione, 3 maggio 2011 n. 10108
Nell’ambito che risarcimento del danno non patrimoniale derivante da fatto illecito, pur essendo rimessa la liquidazione alla valutazione discrezionale del giudice di merito, questi deve tener conto, nell’effettuare la valutazione delle sofferenze effettivamente patite dall’offeso, della gravità dell’illecito e di tutti gli elementi della fattispecie concreta, in modo da rendere il risarcimento adeguato al caso concreto. Pertanto il ricorso da parte del giudice di merito per la determinazione della somma dovuta a titolo di danno morale, al criterio del punto di invalidità è legittimo solo se il giudice abbia mostrato, per quanto con motivazione sintetica, di aver tenuto adeguato conto delle particolarità del caso concreto e di non aver rimesso la liquidazione del danno a un puro automatismo.